DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

Articolo 1
È costituita un’associazione, con durata illimitata, apolitica ed aconfessionale, ai sensi del titolo II capo 2 del C.C.S., con il nome di Budo Club Vedeggio.

Articolo 2
La sede della società corrisponde al sito ove è ubicato il proprio DOJO.

Articolo 3
La società ha lo scopo di promuovere la pratica sportiva e culturale, in principal modo per quanto concerne “budo” e arti marziali in genere.

COMPOSIZIONE, AMMISSIONI, DIMISSIONI, RADIAZIONI.

Articolo 4
Compongono la società:
– i soci onorari  
– i soci attivi 
– i soci sostenitori

Possono essere nominati, dall’Assemblea Generale, ”Soci Onorari”, persone proposte dal Comitato per meriti particolari in favore della Società.

Articolo 5
Possono aderire alla società le persone fisiche, maggiorenni, capaci di intendere e volere.
I minorenni dovranno avere l’autorizzazione del rappresentante legale.
I minorenni potranno essere rappresentati all’Assemblea da un genitore o dal rappresentante legale.  
Persone giuridiche, associazioni, o enti possono far parte della Società quali soci sostenitori.

Articolo 6
Su proposta del comitato, l’Assemblea può rifiutare l’accettazione di soci non considerati degni.

Articolo 7
I soci dimissionari dovranno darne comunicazione scritta al Comitato entro il 30 giugno.

Articolo 8
L’Assemblea può espellere un socio ritenuto indegno per gravi motivi.
Per gli stessi motivi, il Comitato può sospendere un socio, proponendo l’esclusione all’Assemblea.

Articolo 9
I soci in arretrato di due tasse sociali sono automaticamente esclusi dalla Società.
Questo non li libera dall’obbligo di pagamento del dovuto, oltre interessi e spese, e da obblighi o impegni assunti in favore della Società.
Col pagamento degli arretrati potranno essere reintegrati.

FINANZE

Articolo 10
La Società copre il proprio fabbisogno finanziario con:
– le tasse sociali annuali
– gli introiti di manifestazioni e contributi di terzi

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 11
L’Assemblea Generale dei soci è l’organo supremo della Società.

Articolo 12
L’Assemblea si riunisce una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura della gestione annuale e, straordinariamente, se necessario e come previsto dal presente statuto.
L’Assemblea è convocata dal Comitato. Può essere convocata dall’ufficio di revisione o da almeno un quinto dei soci.
La convocazione avverrà mediante pubblicazione in dojo.
La convocazione scritta a domicilio o mediante i media è facoltativa.

Articolo 13
L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 14
L’Assemblea:
– decide sui conti consuntivi e preventivi
– nomina il Presidente
– nomina i Membri di Comitato
– fissa le tasse sociali
– accetta e modifica gli statuti
– nomina la Commissione o l’Ufficio di revisione.

Articolo 15
Le deliberazioni avvengono, riservate le norme statutarie o di legge, a maggioranza relativa dei presenti.
In caso di parità decide il presidente. Per le nomine decide la sorte.

Articolo 16  
È richiesta la maggioranza assoluta:
– per la modifica degli Statuti
– per lo scioglimento della Società

Articolo 17
Enti e Persone giuridiche potranno farsi rappresentare all’assemblea da un delegato.
Non hanno diritto di voto.
Per le persone fisiche non è ammessa la rappresentanza per delega.
I soci minorenni sono rappresentati da un genitore o dal rappresentante legale con diritto di voto.

Articolo 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Presidente del giorno che designa gli Scrutatori.

COMITATO

Articolo 19
La Società è amministrata da un comitato di almeno tre membri, nominati dall’Assemblea.
Resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Articolo 20
Il Comitato, presieduto dal Presidente che ne è membro, nomina un/a vice presidente, un/a cassiere/a e un/a segretario/a. Le cariche sono comulabili.

Articolo 21
Il Comitato può incaricare commissari e/o costituire commissioni.

Articolo 22
Il Comitato prende tutte le decisioni che la legge o lo statuto non riservano all’Assemblea.

Articolo 23
La firma collettiva a due del Presidente e del Cassiere o Segretaria, vincolano la Società verso i terzi.

Articolo 24
Il Comitato presenta all’Assemblea la relazione sull’attività della Società.

COMMISSIONE TECNICA

Articolo 25
L’Assemblea nomina il C.T. (Commissario Tecnico). Egli fa parte del Comitato.
In accordo col Comitato il C.T. decide sull’andamento sportivo, i programmi di allenamento, la conduzione dei monitori e la partecipazione alle gare e ad eventi sportivi.
Collabora col coach G+S del club.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 26 
La Società si potrà sciogliere solo con una risoluzione dell’Assemblea, convocata all’uopo, a maggioranza assoluta.

Articolo 27
Prima di sciogliersi la Società dovrà decidere circa la copertura di avanzi passivi e la destinazione degli attivi e del materiale.


DISPOSIZIONI FINALI 
   
Articoli 28
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme del C.C.S. sull’associazione ed altre disposizioni legali applicabili per analogia.

Articolo 29
La base del nostro statuto venne approvato dall’Assemblea del 28 maggio 1975.
Ha subito alcune modifiche il 16 settembre 1984 ed in seguito.
La presente revisione aggiornata è approvata dall’Assemblea Generale del 27 ottobre 2004.