Statuto – Budo Club Vedeggio

Statuto Sociale

Revisione dicembre 2025  •  Approvato 20 gennaio 2026

Capitolo I

Denominazione, Sede, Durata, Scopo

Articolo 1

È costituita un’associazione, con durata illimitata, non politica e non confessionale, ai sensi del titolo II capo 2 del C.C.S., con il nome di Budo Club Vedeggio (BCV).

Articolo 2

La sede della società corrisponde al sito ove è ubicato il proprio DOJO.

Articolo 3

La società ha lo scopo di promuovere la pratica sportiva e culturale, in principal modo per quanto concerne “budo” e arti marziali in genere.

Capitolo II

Composizione, Ammissioni, Dimissioni, Radiazioni

Articolo 4

Compongono la società:

  • i soci onorari
  • i soci attivi
  • i soci sostenitori

Possono essere nominati, dall’assemblea generale, “soci onorari”, persone proposte dal comitato per meriti particolari in favore della Società.

Articolo 5

Possono aderire alla società le persone fisiche maggiorenni capaci di intendere e volere.

I minorenni dovranno avere l’autorizzazione del rappresentante legale.

I minorenni potranno essere rappresentati all’assemblea da un genitore o dal rappresentante legale.

Persone giuridiche, associazioni, o enti possono far parte della Società quali soci sostenitori.

Articolo 6

Su proposta del comitato l’assemblea può rifiutare l’accettazione di soci non considerati degni.

Articolo 7

I soci dimissionari dovranno darne comunicazione scritta al comitato entro il 30 giugno.

Articolo 8

L’assemblea può espellere un socio ritenuto indegno per gravi motivi.

Per gli stessi motivi, il comitato può sospendere un socio, proponendo l’esclusione all’assemblea.

Articolo 9

I soci in arretrato di due tasse sociali sono automaticamente esclusi dalla Società.

Questo non li libera dall’obbligo di pagamento del dovuto, oltre interessi e spese, e da obblighi o impegni assunti in favore della Società.

Col pagamento degli arretrati potranno essere reintegrati.

Capitolo III

Finanze

Articolo 10

La Società copre il proprio fabbisogno finanziario con:

  • le tasse sociali
  • gli introiti di manifestazioni e contributi di terzi
Capitolo IV

Assemblea Generale

Articolo 11

L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo della Società.

Articolo 12

L’assemblea si riunisce una volta ogni due anni, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione annuale e straordinariamente, se necessario, come previsto dal presente statuto.

L’assemblea è convocata dal comitato. Può essere convocata dall’ufficio di revisione o da almeno un quinto dei soci.

La convocazione avverrà mediante pubblicazione in dojo.

La convocazione scritta a domicilio, tramite i “social” o i media è facoltativa.

Articolo 13

L’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 14

L’assemblea:

  • decide sui conti consuntivi e preventivi
  • nomina il presidente
  • nomina i membri di comitato
  • fissa le tasse sociali
  • accetta e modifica gli statuti
  • nomina i revisori
Articolo 15

Le deliberazioni avvengono, riservate le norme statutarie o di legge, a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità decide il presidente. Per le nomine decide la sorte.

Articolo 16

È richiesta la maggioranza assoluta:

  • per la modifica degli statuti
  • per lo scioglimento della società
Articolo 17

Enti e persone giuridiche potranno farsi rappresentare all’assemblea da un delegato. Non hanno diritto di voto.

Per le persone fisiche non è ammessa la rappresentanza per delega.

I soci minorenni sono rappresentati da un genitore o dal rappresentante legale con diritto di voto.

Articolo 18

L’Assemblea è presieduta dal presidente o dal presidente del giorno che designa gli scrutatori.

Capitolo V

Comitato

Articolo 19

La società è amministrata da un comitato di almeno tre membri, nominati dall’assemblea. Resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Articolo 20

Il Comitato, presieduto dal presidente che ne è membro, nomina un/a vice presidente, un/a cassiere/a e un/a segretario/a. Le cariche sono cumulabili.

Articolo 21

Il Comitato può incaricare commissari e/o costituire commissioni.

Articolo 22

Il Comitato prende tutte le decisioni che la legge o lo statuto non riservano all’assemblea.

Articolo 23

La firma collettiva a due del presidente e del cassiere o segretaria, vincolano la società verso i terzi.

Articolo 24

Il Comitato presenta all’assemblea la relazione sull’attività della società.

Capitolo VI

Commissione Tecnica

Articolo 25

L’assemblea nomina il commissario tecnico (C.T.) che fa parte del Comitato.

In accordo col Comitato il C.T. decide sull’andamento sportivo, i programmi di allenamento, la conduzione dei monitori e la partecipazione a gare ed eventi sportivi.

Collabora col coach G+S del club.

Capitolo VII

Scioglimento della Società

Articolo 26

La società si potrà sciogliere solo con una risoluzione dell’assemblea, convocata appositamente, a maggioranza assoluta.

Articolo 27

Prima di sciogliersi la società dovrà decidere circa la copertura di avanzi passivi e la destinazione degli attivi e del materiale.

Capitolo VIII

Disposizioni Finali

Articolo 28

La nostra associazione riconosce:

  • carta etica
  • statuto sul doping
  • servizio di segnalazione Swiss Sport Integrity (SSI) e il Tribunale dello sport svizzero (SSG)
  • rappresentazione dei generi
Articolo 29

La nostra associazione è affiliata alla ATJB e FSJ.

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme del C.C.S. sull’associazione ed altre disposizioni legali applicabili per analogia, nonché:

  • Lo statuto della Associazione Ticinese Judo e Budo (ATJB)
  • Lo statuto della Federazione Svizzera di Judo e Ju Jitsu (FSJ)
  • Le direttive di “Swiss Olympic”
Articolo 30

La base del nostro statuto venne approvata dall’assemblea del 28 maggio 1975.

Ha subito modifiche il 16 settembre 1984 ed in seguito con l’aggiornamento approvato dall’assemblea generale del 27 ottobre 2004.

La presente revisione del dicembre 2025 è approvata dall’assemblea generale del 20 gennaio 2026.